Statuto - sicurezza del lavoro e formazione

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ASSOIMPRENDITORI
 
 
 
Associazione di imprenditori e professionisti per la formazione
 
imprenditoriale e della sicurezza sul lavoro
 
 
 
STATUTO
 
 
Costituzione – scopi – competenza - durata
 
 
Data di costituzione: 10 dicembre 2013
 
Art. 1 - Denominazione durata e sede
 
 
1. In data 10 dicembre 2013 è costituita una associazione senza fini di lu-
 
 
cro denominata "ASSOIMPRENDITORI associazione di imprenditori
 
 
e professionisti per la formazione imprenditoriale e della sicurezza
 
 
sul lavoro", il cui funzionamento è regolato dal presente Statuto e dagli
 
 
art. 36 e seguenti del Codice Civile.
 
 
2. Assoimprenditori è una associazione sindacale datoriale e professionale
 
 
costituita in base all'art. 39 della Costituzione che rappresenta imprendito-
 
 
ri e professionisti, nonché aziende, imprese e società di servizi, in qualsia-
 
 
si forma costituite, di tutti i settori produttivi (agricoltura, industria, edili-
 
 
zia, commercio, turismo, servizi, formazione, terziario, sanità ecc.) impe-
 
 
gnati nella divulgazione della cultura di impresa e della sicurezza sul la-
 
 
voro.
 
 
3. L'Associazione, rappresentativa a livello nazionale, associa professioni-
 
 
sti, imprenditori ed aziende, private e pubbliche, di servizi e di consulen-
 
 
za, aziende e studi professionali che operano nel settore dei lavori edili e
 
 
dell'ingegneria generale, civile ed industriale, aziende che impiegano nei
 
 
rispettivi settori l'uso di macchine e attrezzature nonché aziende che ope-
 
 
rano nel settore della sanità pubblica e privata, e tutti i soggetti di cui al
 
 
comma 2.
 
 
 
4. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'
 
 
Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata con le modalità
 
 
dell'art. 15.
 
 
5. L’Associazione ha sede in Policoro alla via Santacroce snc, e può aprire
 
 
sedi, succursali, recapiti in altro luogo, in Italia o all’estero, con deliberazione
 
 
del Consiglio direttivo.
 
 
Art. 2 - Scopi e finalità
 
 
L'Associazione non ha scopo di lucro
 
 
L'Associazione che é basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale,
 
 
si propone, nell’ ambito di una vasta divulgazione della cultura di impresa,
 
 
formazione e sicurezza sul lavoro, di svolgere attività di formazione,
 
 
informazione, studio, ricerca, e realizzazione di attività ed iniziative al fine di
 
 
favorire gli scopi sociali, mettendole a disposizione dei soci, nonché di enti
 
 
pubblici e privati o aziende, imprese e professionisti che operano nella divul-
 
 
gazione della cultura di impresa e della sicurezza sul lavoro.
 
 
- L'Associazione ha come scopo lo sviluppo, la professionalizzazione, la tute-
 
 
la e la difesa degli interessi dei formatori ed operatori della sicurezza nonché
 
 
delle aziende associate e dei lavoratori attraverso:   
 
 
1. la rappresentanza sindacale, in ogni sede a qualsiasi livello, delle pe-
 
 
culiarità delle aziende associate di cui all'art. 2549 del Codice Civile, dei for-
 
 
matori ed operatori della sicurezza sul lavoro, del loro ruolo professionale e
 
 
della specificità della formazione nonché della consulenza in materia di sicu-
 
 
rezza sul lavoro nei confronti di altre associazioni, enti pubblici e privati,
 
 
pubblica amministrazione, aziende, imprese e società pubbliche e private;
 
 
2.  la tutela degli interessi morali, intellettuali, professionali degli iscritti alla
 
Associazione;
 
 
3. la rappresentanza e la difesa degli iscritti in tutte le sede locali, nazionali
 
 
ed europee al fine del riconoscimento della professionalità dell’attività svolta
 
 
dai formatori, dagli operatori della sicurezza sul lavoro e dalle aziende che
 
 
operano nel settore, e dei lavoratori.
 
 
4. la rappresentanza dei propri iscritti ai fini della consultazione a tutti i livelli
 
 
da parte degli organi esecutivi e legislativi e normativi, in relazione alle te-
 
 
matiche relative alla sicurezza sul lavoro.
 
 
5. la realizzazione di percorsi formativi qualificanti ed abilitanti,  di
 
 
formazione permanente per i propri iscritti, per gli operatori di tutti i settori
 
 
produttivi, e dei lavoratori, nonchè lo sviluppo di tutte le azioni formative e
 
 
consulenziali nel campo della cultura di impresa e della salute e sicurezza sul
 
 
lavoro, anche ove richiesta specifica abilitazione, attraverso la costituzione di
 
 
una rete presente su tutto il territorio nazionale;
 
 
6. lo svolgimento e l'organizzazione di azioni formative, direttamente o tra-
 
 
mite le aziende iscritte e convenzionate, di cui all'art. 14, in tutti i settori di
 
 
attività di cui ai codici ATECO indicati nella legislazione e negli Accordi
 
 
Stato – Regioni laddove si ravvisi la formazione e la consulenza sulla sicu-
 
 
rezza in tutti gli ambienti di vita e di lavoro;                                                
 
 
7. lo svolgimento e l'organizzazione di specifiche azioni formative nel settore
 
 
dell'ambiente e della tutela della salute, normati, anche in relazione a specifi-
 
 
che normative comunitarie, nazionali e regionali;                                                   
 
8. lo svolgimento e l'organizzazione di azioni formative nell'ambito sanitario,
 
 
ospedaliero, anche attraverso accreditamenti per l'ECM nazionale e regionali
 
 
e nei settori dell’emergenza e del pronto soccorso, nonché della protezione
 
 
civile;
 
 
9. lo svolgimento e l’organizzazione di azioni formative nell’ambito degli au-
 
 
totrasporti, in particolare di corsi di formazione professionale per gli esami
 
 
d’idoneità professionale degli autotrasporti di merci e viaggiatori per conto
 
 
terzi (D.M. 16.05.1991 n. 1998).
 
 
 
10. lo svolgimento e l'organizzazione dei corsi nell'ambito della sicurezza
 
 
stradale e nell'ambito più generale della sicurezza aerea e marittima.
 
 
11. lo svolgimento e l’organizzazione di azioni formative nell’ambito dei
 
 
lavori sotto tensione;
 
 
12. lo svolgimento e l' organizzazione di azioni formative in tutti gli am-
 
 
biti lavorativi che presentino ulteriori rischi specifici che saranno oggetto
 
 
di successive emanazioni e delibere da parte del legislatore, nonché rilascio
 
 
di abilitazioni, abilitazioni su macchine operatrici ed attrezzature di lavoro;
 
 
13. la messa a punto di standard di qualità interna all’associazione come
 
 
previsto dalla legge 4/2013.
 
 
Le qualificazioni professionali si basano sulla conformità delle medesime
 
 
alla normativa tecnica UNI e a quanto previsto dall'art. 6 della Legge
 
 
14.01.2013, n. 4.
 
                       
 
L'Associazione promuove forme di garanzia a tutela degli utenti tramite
 
 
gli strumenti di trasparenza ritenuti più idonei tra cui l'attivazione di uno
 
 
sportello di riferimento per i consumatori-utenti in attuazione dell'art. 27
 
 
ter del codice del consumo di cui al D. Lgs. 06/09/2005, n. 206 e s.m.i.
 
 
Sul sito web associativo sono pubblicati tutti gli elementi informativi che
 
 
presentano utilità sia per gli associati sia per i consumatori, secondo crite-
 
 
ri di trasparenza, correttezza e veridicità.                           
 
 
 
Le attività professionali di cui all'art. 1 sono identificate in formatore, ad-
 
 
detto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione, consulente
 
 
 
della sicurezza, coordinatore della sicurezza, consulente sistemi di gestio-
 
 
ne (SGSSL), auditor sistemi di gestione (SGSSL), istruttori attrezzature,
 
 
prevenzione incendi ed emergenze e protezione civile. Con apposito Re-
 
 
golamento, costituente parte integrante del presente Statuto, viene defini-
 
 
to il sistema di attestazione, per ciascuna professione quale: i requisiti di
 
 
iscrizione e di partecipazione dall'associazione all'utente, la posizione as-
 
 
sicurativa, la conformità alla norma tecnica UNI, nonché gli strumenti
 
 
idonei per accertare l’obbligo dell’aggiornamento professionale.
 
 
L'Associazione può aderire, sottoscrivere, attraverso accordi di collabo-
 
 
razione, convenzioni, protocolli di intesa, sottoscrizione di quote, costi-
 
 
tuzione di associazioni temporanee di scopo o di impresa, con qualsiasi
 
 
soggetto di natura giuridica pubblica o privata che non sia in contrasto
 
 
con le finalità e gli scopi associativi.
 
 
Nell'ambito di queste finalità istituzionali, l'Associazione svolge ogni a-
 
 
zione, diretta ed indiretta, per la salvaguardia e la valorizzazione dell'at-
 
 
tività delle aziende associate, dei formatori ed operatori della sicurezza
 
 
anche in rapporto con altri enti ed istituzioni similari, pubbliche private,
 
 
al fine di favorire il processo di sviluppo sociale, economico, culturale e
 
 
formativo nel paese.
 
 
Art. 3 - Le attività e gli strumenti
 
 
 
Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà sia diretta-
 
 
mente sia con la collaborazione di soggetti che operino in sintonia con lo
 
 
spirito e le tematiche della associazione stessa svolgere le seguenti attivi-
 
 
tà:
 
 
a)         progettare, organizzare, produrre, editare, acquistare e distribuire
 
 
 
supporti  didattici, libri, opuscoli, CD Rom, floppy, materiali e prodotti,
 
 
film e video di  ogni genere e tipo anche via internet;
 
 
b) stampare e divulgare in tutte le forme compresi il web materiale di infor-
 
 
mazione, giornali, bollettini, pubblicazioni, documenti audiovisivi, strumenti
 
 
informatici, CD rom, dvd, utilizzo di reti e piattaforme informatiche;             
 
 
c) proporre a soggetti interessati studi, consulenze e ricerche nell'ambito a-
 
 
ziendale, settoriale o territoriale sulle problematiche socio economiche, della
 
 
formazione e della sicurezza sul lavoro;
 
 
d)  proporre la promozione dell' immagine con produzione di ogni tipo pub-
 
 
blicità e prodotti cartacei o rnultimediali;
 
 
e) produrre grafica, design, illustrazione,     fotografia, decorazione, pittura,
 
 
installazioni ed allestimenti e gestire attività di progettazione relativamente ai
 
 
settori sopra descritti;
 
 
f) distribuire e vendere vari prodotti sia di propria produzione che prodotti da
 
 
terzi;
 
 
g) organizzare, in proprio      o conto terzi, convegni, seminari, corsi, incon-
 
 
tri, tavole rotonde, rassegne, mostre, promuovere premi, ecc.;
 
 
h) organizzare, limitatamente ai propri soci, viaggi e soggiorni in Italia ed
 
 
all'estero;        
 
 
i) raccogliere  sponsorizzazioni per attività ed iniziative realizzate
 
 
dall’Associazione;
 
 
j) promuovere,  organizzare e gestire corsi di istruzione, formazione e specia-
 
 
lizzazione in tutti i campi oggetto di interesse dell’ Associazione, anche in
 
 
collaborazione con Enti locali, regionali, statali, europei ed internazionali sia
 
 
pubblici che privati, comprese ogni tipo e grado di scuola ed università, sia
 
 
pubblica che privata italiana o estera;           
 
 
k)  organizzare, progettare, svolgere, direttamente o tramite le proprie azien-
 
 
de associate corsi e azioni formative utilizzando la metodologia dell'e-
 
 
learning, l'uso dell' on-line e tutti gli strumenti multimediali anche nel settore
 
 
sanitario tramite l'ECM nazionale e regionali;
 
 
l) partecipare alla definizione delle politiche e delle normative di sicurezza,
 
 
ambiente e salute congiuntamente ad organismi pubblici e privati nonché la
 
 
partecipazione ad iniziative e progetti, italiani e europei ed internazionali, per
 
 
promuovere le figure professionali degli associati nell'ambito della loro atti-
 
 
vità;
 
 
m) individuare ed attuare per gli associati percorsi di qualificazione, specifici
 
 
corsi ed attività formative culturali e professionalizzanti, al fine del ricono-
 
 
scimento da parte dei soggetti abilitati;
 
 
n) attuare azioni volte all’attestazione dell’iscrizione dei soci
 
 
all’associazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 4/2013.                                                         
 
Art. 4 - Sviluppo associativo                                                                                                                     
 
L’Associazione per il conseguimento dei suoi scopi potrà conferire incarichi
 
 
sia ai soci che ad esterni, assumere personale, commissionare ricerche, orga-
 
 
nizzare gruppi di lavoro per se stessa o per qualsiasi committente che operi
 
 
nei settori di intervento dell' Associazione o che necessiti di sviluppare cono-
 
 
scenze in tali settori.  
 
 
La partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione è gratuita. Per gli inca
 
 
richi affidati ai soci da parte degli organi sociali è previsto il rimborso delle
 
 
spese, secondo le deliberazioni degli organi sociali preposti. L'Associazione
 
 
potrà inoltre:                                                                                                 
 
 
— cooperare con altre associazioni, gruppi spontanei, istituzioni sia pubbliche
 
 
che private, e di qualsiasi nazionalità, purchè queste perseguano analoghe
 
 
finalità o comunque siano in sintonia con lo spirito dell’Associazione;
 
 
— stipulare accordi o convenzioni con altre associazioni, enti pubblici o priva-
 
 
ti nonché con aziende e società private in ordine a tutte le attività che non
 
 
siano in contrasto con i principi del presente Statuto;
 
 
— riconoscere con uso del logo tutte quelle iniziative previste nell'ambito dello
 
 
Statuto e rispondenti ai requisiti di qualità previsti dalle deliberazioni o dai
 
 
documenti approvati dagli organi sociali;
 
 
— concedere il patrocinio con uso del logo, a tutte quelle iniziative che ri-
 
 
guardano e concorrano allo sviluppo della cultura di impresa e della sicurezza
 
 
sul lavoro;
 
 
— promuovere e costituire una rete a livello nazionale, di propria diretta ed e-
 
 
sclusiva emanazione, per lo svolgimento di azioni e corsi formativi secondo
 
 
la normativa vigente nonché di qualità e di eccellenza in base a standard di
 
 
qualità dell' Assoimprenditori.
 
 
— Promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità
 
 
per i settori di competenza
 
 
Potrà, inoltre, offrire consulenze, gestire eventi, sia in proprio sia su incarico
 
 
di terzi, organizzare convegni, tavole rotonde, seminari e scambi culturali
 
 
professionali con analoghe associazioni o enti o aziende, nonché promuovere
 
 
occasioni di  confronto anche attraverso mezzi di comunicazione di massa
 
 
(pubblicazioni, anche informatiche e telematiche, giornali, radio, televisione,
 
 
internet, ecc.).            
 
 
Art. 5 - Soci                                                                                                                                                       
 
 
Possono essere soci dell' Associazione le persone fisiche che ne condividano
 
 
gli scopi statutari e che possano partecipare, per professionalità, attitudine,
 
 
formazione o perché necessitino dei servizi loro offerti, alla vita dell' Asso-
 
 
ciazione stessa o al fine di sostenere ed incoraggiare l'attività, la ricerca e lo
 
 
studio delle tematiche attinenti la formazione e la consulenza per la cultura di
 
 
impresa e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro.
 
 
Possono associarsi aziende e studi  associati e/o professionali, persone giuri-
 
 
diche rappresentante da un socio ordinario, che abbiano nell' oggetto sociale
 
 
la formazione, attività consulenziale o operino nei settori di cui all'art. 1 del-
 
 
lo Statuto.                                                                              
 
 
I soci si distinguono in:                                                                                                                    
 
a)     soci FONDATORI: sono coloro che, come persone fisiche, hanno sotto-
 
 
scritto l'Atto costitutivo dell' Associazione;                                                                                                                        
 
b) soci ORDINARI: sono coloro che, come persone fisiche, condividendo fi-
 
 
nalità e metodi dell'associazione, sono entrati a farne parte a seguito di libera
 
 
iscrizione: hanno diritto di voto;
 
           
 
c)  soci AZIENDE, associazioni, enti, pubblici e privati, studi  associati e
 
 
professionali sono assimilati ai soci ordinari, senza diritto di voto in quanto
 
 
sono già rappresentate da un socio ordinario (persona fisica iscritta);
 
 
d) soci SOSTENITORI: sono coloro che, persone giuridiche aziende ed enti,
 
 
pur non partecipando alla gestione diretta delle attività promosse dall'Asso-
 
 
ciazione, la sostengono attraverso contributi differenti rispetto a quelli degli
 
 
altri soci, possono indicare loro rappresentanti per la partecipazione alle ini-
 
 
ziative sociali: non hanno diritto di voto;
 
 
I soci Ordinari, qualora ne abbiano titolo, possono iscriversi al Registro di
 
 
una o più specifiche attività professionali di cui all'art. 2 dello Statuto e del
 
 
relativo Regolamento.
 
 
Art. 6 - Obblighi dei soci
 
 
Tutti i soci sono obbligati al pagamento delle quote di associazione in base
 
 
alle delibere del Consiglio direttivo. I Soci possono sottoscrivere ulteriori
 
 
quote associative a titolo di donazione o a titolo di finanziamento infruttifero
 
 
delle attività dell' Associazione. Le quote a titolo di finanziamento infruttife-
 
 
ro dovranno essere restituite al socio sottoscrittore nei tempi e modi concor-
 
 
dati all'atto del finanziamento.
 
 
L'iscrizione all' Associazione è annuale.
 
 
I soci che hanno diritto di voto in Assemblea sono tenuti:
 
 
a) al pagamento della quota associativa deliberata dal Consiglio Nazionale;
 
 
b) all'osservanza del presente Statuto;
 
 
c) al rispetto del Codice deontologico,della Carta dei valori e del Codice Eti
 
 
co;
 
 
d) all' osservanza delle deliberazioni e dei regolamenti emanati dagli organi
 
 
sociali;
 
 
e) all’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione
 
 
all’Associazione.
 
 
I soci sono espulsi quando:
 
 
a) non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni
 
 
degli organi sociali;
 
 
b) in qualsiasi modo rechino danno morale o materiale all' Associazione.
 
 
Il Consiglio direttivo nomina, con le procedure previste dall'art. 12, la Com-
 
 
missione di Garanzia,
 
 
difendendone compiti e poteri relativi all'adempimento ed all'osservanza del
 
 
Codice Etico e Codice Deontologico e la previsione delle sanzioni.
 
 
Il Consiglio direttivo, sentita la Commissione di Garanzia, è preposto all'ado-
 
 
zione dei provvedimenti disciplinari in relazione alle violazioni poste in esse-
 
 
re .
 
 
I soci decadono quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associa-
 
 
tive e quando comunicano di recedere, senza rivalse né oneri, dall’Associa-
 
 
zione.
 
 
Art. 7 - Organi dell'Associazione                           
 
 
Gli organi deliberativi e titolari delle cariche sociali dell' Associazione sono:   
 
 
a) Assemblea dei soci;
 
 
b) Consiglio direttivo;                                   I
 
 
c) Presidente.  
 
 
Non costituiscono organismi deliberativi elettivi, ma fanno parte degli orga-
 
 
nismi associativi:       
 
 
a) Comitato Scientifico                                  
 
 
b) Comitato Tecnico per la formazione permanente
 
 
c) Commissione di garanzia                          
 
 
È inoltre organo dell'associazione l'Organismo di Vigilanza Assoimprenditori
 
 
ex D. Lgs. n. 231/01, dotato di autonomo regolamento di funzionamento.
 
 
Art. 8 - Assemblea dei soci
 
 
L'Assemblea dei soci è convocata in via ordinaria ogni anno per l'approva-
 
 
zione dell'attività svolta e la definizione delle future, nonché per l'approva-
 
 
zione del rendiconto economico e finanziario a consuntivo. Eventuali altre
 
 
assemblee sono convocate dal Presidente o dal Consiglio Nazionale quando
 
 
ritenuto necessario, o quando ne abbia fatto richiesta, specificando gli argo-
 
 
menti da trattare, un numero minimo di soci pari al 30% degli iscritti aventi
 
 
diritto di voto.
 
 
L'Assemblea è convocata con annuncio scritto da esporsi presso la sede socia-
 
 
le almeno 10 giorni prima della data prevista e diffusa ai soci tramite stru-
 
 
menti informatici. Essa in prima convocazione è regolarmente costituita
 
 
quando sia presente almeno il cinquanta per cento più uno dei soci iscritti e
 
 
delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti, mentre in seconda convo-
 
 
cazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli
 
 
intervenuti e delibera comunque a maggioranza assoluta dei presenti.
 
 
L'Assemblea regolarmente costituita può deliberare sulla modifica del pre-
 
 
sente Statuto con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.                    
 
                                                                                                         
 
Hanno diritto di voto i soci che si iscrivono o rinnovano l'iscrizione entro il
 
 
31 marzo di ogni anno.          
 
 
Non è soggetto a modifiche statutarie il comma terzo dell'articolo 9.
 
 
L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell' Associazione e
 
 
può designare presidenti onorari, comitato d'onore, altri vice presidenti con
 
 
funzioni onorifiche, istituire cariche non retribuite.  
 
 
L'Assemblea ogni quattro anni procede al rinnovo delle cariche sociali con
 
 
l'elezione del Consiglio direttivo e contestualmente del Presidente.                                                                                               
 
Art. 9 - Consiglio direttivo                                                                                                            
 
Il Consiglio direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da
 
 
un minimo di tre ad un massimo di ventuno membri eletti fra i soci nel corso
 
 
dell' Assemblea generale.
 
 
Essi durano in carica quattro anni e tutti i componenti possono essere rieletti.                        
 
Almeno un terzo dei suoi componenti è riservato ai soci fondatori, se ne fan-
 
 
no richiesta, mentre i rimanenti componenti possono essere nominati tra tutti
 
 
i soci iscritti.
 
 
Il terzo paragrafo non è oggetto di modifica statuaria.                     
 
 
Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio direttivo ed è considerato ag-
 
 
giuntivo ai componenti eletti o designati.
 
                                                                                                   
 
Il Consiglio direttivo può inoltre costituire commissioni, gruppi di studio e di
 
 
lavoro affidando loro particolari incarichi atti a migliorare il raggiungimento
 
 
degli scopi sociali.                                                                                                               
 
Può nominare delegati o fiduciari locali, in Italia e all'estero.                                                                               
 
 
Qualora un componente del Consiglio direttivo, compreso il Presidente, si
 
 
dimetta o non partecipi alle riunioni ufficiali per tre volte consecutive è facol-
 
 
tà dei componenti rimanenti del Consiglio Direttivo stesso procedere alla so-
 
 
stituzione tramite cooptazione, scegliendo tra i soci. Ogni anno, prima dell'
 
 
Assemblea generale dei soci, il Consiglio approva il rendiconto consuntivo
 
 
per l'esercizio appena trascorso e propone le attività dell'associazione da
 
 
sottoporre all'Assemblea annuale dei soci.                                                                                      
 
 
Il Consiglio direttivo delibera il piano di attività dell' Associazione, le quote
 
 
di iscrizione e formula proposte in ordine alla gestione dell' Associazione.
 
 
In caso di necessità ed urgenza può deliberare con i poteri dell'Assemblea dei
 
 
soci sottoponendo le relative deliberazioni all'approvazione dell' Assemblea
 
 
nel corso della prima riunione ordinaria.
 
 
In tutte le votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.             
 
 
Viene convocato di norma tre volte all'anno o su proposta del Presidente o di
 
 
un terzo dei componenti del Consiglio stesso.          
 
 
Il Consiglio in prima convocazione, è regolarmente costituito quando sia pre-
 
 
sente almeno il cinquanta per cento più uno dei soci iscritti e delibera a mag-
 
 
gioranza dei consiglieri presenti, mentre in seconda convocazione sarà rego-
 
 
larmente costituito qualsiasi sia il numero degli intervenuti e delibera comun-
 
 
que a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione deve essere redatto apposito
 
 
verbale.
 
 
Art. 10 -Presidente                                      
 
 
Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio e a
 
 
lui spetta la firma sociale. Ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministra-
 
 
zione, può aprire conti, sottoscrivere convenzioni, adesioni e partecipazioni
 
 
societarie, in caso di impedimento o di assenza, tutte le sue funzioni spettano
 
 
al Vice Presidente. In caso di più Vicepresidenti, il Presidente designa il Vi-
 
 
cepresidente Vicario.  
 
 
Il Presidente può deliberare con i poteri del Consiglio direttivo sottoponendo
 
 
le relative deliberazioni all’approvazione del Consiglio nel corso della prima
 
 
riunione ordinaria
 
 
In tutte le votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
 
 
 
Art. 11 - Comitato Scientifico
 
 
Il Comitato Scientifico è l'organo di riferimento scientifico dell'associazione.
 
 
Il Presidente, su mandato del Consiglio direttivo designa i componenti del
 
 
Comitato Scientifico, costituito da autorevoli rappresentanti di enti pubblici e
 
 
privati, aziende ed imprese o singoli studiosi ed esperti del settore.
 
 
Il Comitato Scientifico non esercita funzioni operative.
 
 
Ai membri del Comitato Scientifico viene riconosciuto il rimborso delle spe-
 
 
se sostenute a seguito di specifici incarichi assegnati dal Presidente e preven-
 
 
tivamente autorizzate dal consiglio direttivo.
 
 
Art. 12 - Comitati e Commissioni
 
 
Il Consiglio direttivo può costituire comitati, commissioni, gruppi di studio e
 
 
di lavoro, su temi ed argomenti attinenti a quanto previsto nel presente Statu-
 
 
to e che rientrano nelle finalità associative.
 
 
Tutti i soci possono partecipare ai gruppi di lavoro o comitati e commissioni.  
 
Il funzionamento di tali organismi è deliberato dal Consiglio direttivo.
 
 
Il Consiglio direttivo designa i responsabili dei Comitati, gruppi    o commis-
 
 
sioni.               
 
 
Il Consiglio direttivo può istituire uno o più Comitati di indirizzo sorveglian-
 
 
za sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e compe-
 
 
tenze professionali cui partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni
 
 
dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresen-
 
 
tative sul piano nazionale.     
 
 
 
Art. 13 – Coordinatori, delegati, responsabili e Sedi territoriali
 
 
Al fine di favorire la partecipazione di tutti i soci all'attività ed al funziona-
 
 
mento dell' Associazione possono essere nominati sul territorio soci cui affi-
 
 
dare compiti di coordinamento e rappresentanza dell’Assoimprenditori.           
 
 
Tali nomine verranno deliberate dal presidente e sottoposte all'approvazione
 
 
del Consiglio direttivo.                                                                                                                                            
 
Le nomine sono da intendersi pro-tempore al fine di sviluppare l'organizza-
 
 
zione a livello locale.
 
 
Le modalità di nomina, organizzazione gestione e funzionamento a livello
 
 
territoriale sono definite da apposito regolamento approvato dal Consiglio di-
 
 
rettivo.
 
 
Il Consiglio direttivo delibera l'apertura di sedi territoriali e di rappresentanza
 
 
Art. 14 - Centri di Formazione Assoimprenditori                                   
 
 
Per lo svolgimento delle attività formative di cui all'articolo 2, l'Associazione
 
 
istituisce i Poli di Formazione Assoimprenditori, in sigla PFA.
 
 
Le aziende associate possono richiedere di divenire PFA tramite una proce-
 
 
dura di convenzionamento stipulata ai sensi dell'art. 2549 e seguenti del Co-
 
 
dice Civile che ne prevederà le modalità operative ed amministrative.                         
 
L'Associazione svolge direttamente le attività forrnative e di aggiornamen-
 
 
to oppure si può avvalere unicamente dei PFA quali strutture formative di di-
 
 
retta ed esclusiva emanazione dell' Associazione stessa.
 
 
Tutti i PFA, esclusivamente per le azioni previste nella convenzione, nello
 
 
svolgimento della attività di formazione e aggiornamento rappresentano l'As-
 
 
soimprenditori e sono tenuti all'osservanza della convenzione stessa e delle
 
 
deliberazioni del presidente e del Consiglio direttivo dell’associazione.                                     
 
Le aziende convenzionate che operano quali PFA, sono tenute a svolgere le
 
 
attività formative in materia di formazione di impresa e salute e sicurezza nei
 
 
luoghi di vita e di lavoro, esclusivamente con l'Assoimprenditori salvo dero-
 
 
ghe da richiedere ad autorizzate dal presidente ed il consiglio direttivo.                                                                                                                                                                                                        
 
Eventuali iniziative promosse dai PFA senza autorizzazione del Presidente e
 
 
del consiglio direttivo non coinvolgono l’Associazione e rientrano nella sfera
 
 
delle singole iniziative che nono possono essere svolte utilizzando la sigla ed
 
 
il logo dell’associazione.
 
 
I PFA sono sottoposti alla vigilanza dell'Associazione.
 
 
Art. 15 - Registro degli iscritti                                                                                                                              
 
Viene istituito il Registro degli iscritti, aggiornato annualmente, pubblicato
 
 
sul sito web dell' Associazione ed inviato alle autorità competenti.
 
 
a) A tutti i soci iscritti nel Registro verrà rilasciata una tessera associativa, ri-
 
 
portante il N. di iscrizione.
 
 
b) I soci iscritti, alle attività professionali, sono tenuti a rispettare, nell'eserci-
 
 
zio delle proprie attività professionali, ai fini del mantenimento dell'iscrizione
 
 
all' associazione gli standard qualitativi e di qualificazione professionali defi
 
 
niti dall' Assoimprenditori.
 
 
Art. 16 - Patrimonio sociale
 
 
Il patrimonio sociale è costituito:
 
 
a) dalle quote associative sottoscritte da ciascun socio;
 
 
b) dai contributi associativi straordinari che ciascun socio può sottoscrivere
 
 
liberamente,
 
 
c) da erogazioni e lasciti diversi, contributi di aziende, enti pubblici e
 
 
privati, italiani europei;
 
 
d) da proventi di gestioni dirette e/o partecipate;
 
 
e) dagli avanzi di eventuali gestioni economico-commerciali.
 
 
Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 01/01 al 31/12 dell'anno pre-
 
 
cedente e verrà sottoposto all'approvazione nel corso della prima Assemblea
 
 
dei soci.
 
                                                                      
 
Art. 17 - Scioglimento e liquidazione                                                                                           
 
Lo scioglimento dell' Associazione è deliberato dall' Assemblea regolarmente
 
 
costituita con votazione favorevole dei tre quarti dei soci.                                                  
 
In caso di liquidazione possono essere nominati uno o più liquidatori con i
 
 
poteri attribuiti loro dall'Assemblea.
 
 
Il patrimonio sociale risultante alla fine dalla liquidazione, o al momento del-
 
 
lo scioglimento, dovrà essere destinato a fini di utilità sociale nell'ambito del-
 
 
le iniziative sostenute dall' Associazione.      
 
 
 
 
Firme:
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